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O. 24/07/2002

Art. 5.

1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte dal Dipartimento della protezione civile, quest'ultimo rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non potranno essere posti a carico del bilancio del Dipartimento medesimo. La presente ordinanza sarą pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002 Il Presidente: Berlusconi

 

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